Art. 2.

      1. L'Università della difesa nazionale è l'unico ente autorizzato alla formazione di base, alla specializzazione e al perfezionamento degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato addetti o comunque destinabili alla difesa militare nonché del personale dirigente addetto alla difesa civile. L'Università organizza la propria attività didattica e scientifica in sedi diverse con l'unificazione di modalità di insegnamento, programmi, politica del personale, criteri di selezione e di esami, testi e infrastrutture.